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Wi-Fi, cosa cambia davvero senza la Pisanu

Jan 10, 2011   //   by admin   //   Internet, Novità, Wireless  //  No Comments

La vera rivoluzione è l’assenza della carta di identità. Ma l’abrograzione di quasi tutto il decreto cosa significa per i cittadini? Per gli Internet point? E per chi vuole il Wi-Fi libero in piazza? Proviamo a fare chiarezza

Anno nuovo, vecchie questioni. Finito in soffitta il 1° gennaio 2011 l’articolo 7 del  decreto Pisanu del 2005, comma 1 escluso, e in attesa di conoscere gli emendamenti che caratterizzeranno la nuova regolamentazione, il Wi-Fi fa i conti con le norme già in vigore in Italia. Noi proviamo a fare un po’ d’ordine con il supporto di avvocati ed esperti del settore.

Partiamo con una doverosa precisazione: le imposizioni contenute nella Pisanu avevano fini antiterroristici e non di disciplina delle connessioni pubbliche senza fili, questione che è gestita nei suoi vari aspetti dal Garante della Privacy e dal codice delle Comuncazioni. Questo vuol dire che, come esplicitato nell’ultimo Milleproroghe, Internet Point ed esercenti che offrono una connessione Wi-Fi non devono più chiedere la fotocopia della carta d’identità per ragioni legate al terrorismo ma vengono considerati una sorta di Internet Service Provider, realtà caratterizzate da una struttura tecnologico-commerciale che offre accesso a Internet e i relativi servizi, e in quanto tali devono sottostare a una serie di obblighi, fra i quali la richiesta di un’autorizzazione generale del ministero e la gestione dei log di traffico, a meno che non deleghino il tutto a un operatore. La necessità di identificare gli utenti, utilizzando in modi più pratici della cartà d’identità, si ripropone per problemi di responsabilità: il gestore della rete, sia esso una bar, una tabaccheria o un Internet Point, risponde di quanto accade mediante il collegamento messo a disposizione e, in caso di attività illecita, viene chiamato in causa.

Secondo quanto segnalato a Wired.it dall’avvocato Massimo Melica, inoltre, è ancora in vigore il decreto interminesteriale 16 agosto 2005 che impone l’adozione di ” misure fisiche e tecnologiche occorrenti per impedire l’accesso a persone non identificate“. ” L’accesso e il riconoscimento dell’utente sarà, come già propongono le prime soluzioni nel mercato, gestito da società che in remoto non solo provvedono per esempio all’autenticazione del soggetto tramite l’utilizzo della carta di credito o sms, quanto conservano i file di log per il tempo previsto” dalle norme in vigore, dice Melica. Gli esercenti devono poi affrontare anche un problema contrattuale: ” Il 90% è legato all’operatore di riferimento da un contratto per utilizzatore finale che ne vieta la condivisione delle risorse di connettività“, spiega l’avvocato Guido Scorza.

Stesso discorso vale per gli utenti privati: liberando la propria rete domestica si viene meno alla norma contrattuale secondo la quale la connessione viene usata solo dal sottoscrivente e in caso di utilizzo illecito da parte di ignoti si risponde direttamente.

Non è perseguibile un soggetto che pone in essere la propria rete Wi-Fi non protetta da credenziale di autenticazione, diventa certamente ‘responsabile’ o ‘indiziato’ se dalla sua utenza telefonica venisse posto in essere un illecito o un fatto criminoso e, in relazione, non riesca a dimostrare la sua totale estraneità“, precisa Melica. L’esperto di telecomunicazioni Stefano Quintarelli ha aggiunto che il privato deve tenere conto dell’articolo 1804 del codice civile che prevede la diligenza del buon padre di famiglia alle prese con l’oggetto in comodato d’uso, il router in questo caso: ” Egli non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante“.

Spostandosi nelle vie e nelle piazze si torna nell’area di competenza degli Internet Service Provider di cui parlavamo facendo rifermento a Internet Point ed esercenti: autorizzazione ministeriale e una lunga lista di obblighi. Anche in questo caso, una realtà intenzionata a offrire una rete Wi-Fi senza dover sottostare alle regole imposte agli Isp può sottoscrivere un accordo con un operatore (vedi l’esempio della Provincia di Roma o l’ asse Green Geek-Unidata). Caso particolare è quella di Fonera, realtà internazionale che incoraggia i singoli ad acquistare il router e a mettere in comune il segnale, gratuitamente per gli utenti registrati e a pagmento per chi non fa parte della community. Il ministero delle Comunicazioni, ha segnalato Melica, non ha dato alcuna autorizzazione alla community, che agisce quindi come Isp – fornendo accesso commerciale – senza esserlo a tutti gli effetti. Non risultano tuttavia precisate in Italia, come si legge sul sito del ministero stesso, le responsabilità legali dei Foneros italiani.

Ricapitolando:

- Se sei un bar/pizzeria/tabaccheria e Internet Point non sei obbligato a chiedere e archiviare la fotocopia del documento cartaceo, ma devi/hai tutto l’interessa a identificare (con Sim o carta di credito) gli utilizzatori occasionali della tua rete. Gli Internet Point, inoltre, secondo il Milleproroghe devono chiedere l’autorizzazione al questore.

- Sei un privato cittadino alla ricerca di una rete Wi-Fi pubblica assicurati di avere la cartà d’identità almeno per un altro po’ di tempo e fra le quattro mura di casa tua tieni conto dei rischi, seppur minimi, che corri aprendo la rete domestica.

Fonte: wired.it

Autore: Martina Pennisi

Welan

Welan è un operatore alternativo nelle telecomunicazioni a banda larga che utilizza tecnologie wireless per portare internet e telefonia nelle zone non coperte da xDSL o fibra. L’obiettivo è quello di ridurre il Digital Divide nelle aree non ritenute economicamente interessanti dagli altri operatori per i servizi internet a banda larga, volendo così favorire, anche in queste aree, la crescita e lo sviluppo tecnologico.